mercoledì 19 ottobre 2016

LA POSSIBILE COMPATIBILITÀ TRA IL DOLO D’IMPETO E LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA CRUDELTÀ

Recentemente la prima Sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite l’annosa questione inerente al rapporto tra la circostanza aggravante della crudeltà («l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone») e l’elemento psicologico del dolo d’impeto.
Le S.U., con un lungo e complesso percorso argomentativo, hanno fatto chiarezza sul tema, precisando che, per quanto concerne il concetto di crudeltà, «la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel sottolineare il carattere precipuamente soggettivo della circostanza», mentre, in ordine al dolo d’impeto, hanno puntualizzato che lo stesso, “designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile la circostanza aggravante della crudeltà.
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martedì 18 ottobre 2016

Giudizio abbreviato ed esclusione del responsabile civile: la Corte Costituzionale ritiene infondata la questione sollevata dal Tribunale di Palermo

Corte Costituzionale, 7 ottobre 2016 (ud. 21 settembre 2016), sentenza n. 216
Presidente e Redattore Grossi.

Depositate il 7 ottobre 2016 le motivazioni della sentenza numero 216 della Corte Costituzionale in merito all’esclusione del responsabile civile nel rito abbreviato.
Secondo il giudice a quo tale norma violerebbe anzitutto l’art. 3 della Costituzione, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tanto della parte civile che dell’imputato, sul piano delle pretese risarcitorie, rispetto al giudizio ordinario; violerebbe, inoltre, l’art. 24 Cost., compromettendo il diritto di agire in giudizio dei predetti soggetti processuali, nonché l’art. 111 Cost., per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
La Consulta ha ritenuto la questione non fondata, osservando come l’esclusione automatica, «senza ritardo e anche d’ufficio», del responsabile civile quando sia disposto il giudizio abbreviato, trovi giustificazione «nell’intento di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».

lunedì 17 ottobre 2016

Stefano Cucchi: la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma che ha assolto i medici

Corte di Assise di Appello di Roma, Sez. III, 6 ottobre 2016 (ud. 18 luglio 2016)
Presidente Roselli.

Pubblicate le motivazioni con cui la Corte di Assise di Appello di Roma, il 18 luglio 2016, ha assolto i cinque medici dell’Ospedale Pertini di Roma coinvolti nella vicenda relativa alla morte di Stefano Cucchi.
Si tratta del processo di appello bis celebrato nei confronti dei medici, dopo che la Corte di Cassazione, nel dicembre 2015, con sentenza n. 9831 aveva annullato la precedente decisione disponendo il rinvio ad un’altra sezione della Corte di Assise d’Appello di Roma.

domenica 16 ottobre 2016

Deposito telematico di due sentenze nel medesimo procedimento: quale delle due vale?

La Sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 17278 e n. 17279 pronunciate in data 23 agosto 2016 afferma che la sentenza, redatta in formato elettronico, firmata e trasmessa tramite PEC dal Presidente Estensore, deve considerarsi depositata e pubblicata nella medesima data in cui viene ricevuta dalla cancelleria (deposito telematico della sentenza nel fascicolo informatico) e con la sua pubblicazione/deposito la sentenza diventa immodificabile e irrevocabile e pertanto non sussiste, da parte del giudice che l’ha pronunciata, la possibilità di esprimersi nuovamente anche se la sentenza risulti affetta da una nullità assoluta ed insanabile, equiparabile alla sua inesistenza.

Concorre nell’abuso sessuale il genitore che non impedisce la violenza sulla figlia minore

Con sentenza n. 40663 del 2016, la Suprema Corte ha ribadito che il genitore esercente la potestà sul figlio minore, laddove sia consapevole degli abusi sessuali da questi subiti ad opera di terzi, ne risponde penalmente in forza della posizione di garanzia, ex art. 40, cpv, cod. pen., sullo stesso gravante ai sensi dell’art. 147 cod. civ., indipendentemente dalla particolare formazione culturale dell’imputato.

giovedì 12 maggio 2016

lunedì 25 maggio 2015

IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE DI BENI CONFERITI IN TRUST.

Cassazione Penale, Sez. II, 16 aprile 2015, n. 15804.
E’ legittimo il sequestro preventivo per equivalente di beni conferiti in trust dal disponente (nella specie indagato per reati di associazione a delinquere, per reati tributari, per bancarotta fraudolenta e riciclaggio), nell’ipotesi in cui emergano diversi elementi fattuali che rendano evidente la volontà meramente frodatoria (sotto il profilo della simulazione) di sottrarre i beni alla pretesa ablatoria dello Stato. Assumono a tal fine rilievo elementi quali la costituzione di un trust che vede come beneficiari gli stretti familiari del disponente, la natura gratuita dell’atto, la natura di atto unilaterale non recettizio, che esime il Pubblico Ministero anche dal provare l’intento fraudolento (e dunque l’accordo simulatorio fittizio o reale che sia) nei confronti dell’avente causa di un negozio bilaterale, la natura di negozio fiduciario del trust, che lo assimila, mutatis mutandis, all’interposizione reale, le conseguenze pratiche e fattuali (nel caso concreto i beni di proprietà dell’indagato soggetti a confisca sono rimasti sempre in ambito familiare) ed il periodo in cui viene effettuata la modifica rilevante per escludere ogni potere di ingerenza del disponente( massima tratta da www.giurisprudenzapenale.com).